La delibera ART n. 106/2018 prevede un indennizzo per le seguenti categorie di viaggiatori ferroviari:
a) utenti con disabilità o a mobilità ridotta che non abbiano potuto effettuare il viaggio o abbiano subito un’interruzione o un ritardo del viaggio superiore ai 30 minuti a causa dell’indisponibilità di infrastrutture o dotazioni idonee delle stazioni oppure per l’utilizzo senza preavviso di materiale rotabile o di autobus sostitutivo non idoneo in luogo di quello previsto in orario;
b) i titolari di un abbonamento mensile o annuale quando nel corso di un mese solare si siano verificati ritardi superiori ai 15 minuti o soppressioni ripetute che sullo stesso tratto di linea abbiano interessato oltre il 10% delle corse programmate.
Per i viaggiatori di cui al punto a), l’ammontare dell’indennizzo a ristoro del danno subìto sarà pari a 10 volte la tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice di cui siano in possesso, o a 10 volte la tariffa di corsa semplice di 40 km (tratta chilometrica maggiormente richiesta dai viaggiatori di TUA) qualora il viaggiatore sia titolare della Carta di Libera Circolazione rilasciata dal comune di residenza, o alla quota di 1 mese di abbonamento se si tratta di abbonato.
Per i viaggiatori di cui al punto b), l’indennizzo sarà pari:
Nell’indennizzo il viaggiatore potrà scegliere tra la forma monetaria e un bonus da utilizzare per altri titoli di viaggio TUA.
I viaggiatori che ritengano di rientrare in una delle categorie individuate possono fare richiesta di indennizzo compilando il modello allegato corredato della documentazione necessaria ad attestarne il diritto.
Visualizza l'Avviso della Richiesta Indennizzo clicca qui
Scarica il modulo di richiesta indennizzo clicca qui