Trasporto bici sui Treni TUA

24 luglio 2020

   

L’Ordinanza n. 74 emanata dalla Regione Abruzzo dispone tra l’altro le norme di comportamento a bordo dei mezzi pubblici ed in particolare ribadisce l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.

Al fine di evitare assembramenti devono quindi essere occupati esclusivamente i posti a sedere indicati da appositi cartelli posti sui sedili e non è possibile sostare sui pianerottoli dei treni in corrispondenza delle porte di accesso o di discesa.

Pertanto si dispone che, sui treni di questa Impresa Ferroviaria, le bici ammesse a bordo di ogni mezzo possono essere al massimo due, ovvero esclusivamente quelle che trovano alloggio nell’apposita rastrelliera non potendo essere accolte altre bici in spazi diversi.

Oltre alle bici alloggiate nella rastrelliera è ammesso il trasporto di bici pieghevoli che possono essere custodite dal viaggiatore accanto alla propria seduta e che comunque non intralcino il passaggio lungo i corridoi del treno.

Sui treni 100 e 101 Lanciano - S. Vito/Lanciano e viceversa, effettuati con materiale rotabile non attrezzato con gli alloggi per bici, è ammesso il trasporto delle sole bici pieghevoli.

Gli utenti dovranno scrupolosamente attenersi alle modalità di comportamento previste dalla normativa già riportate nell’AVVISO n. 126 del 29/04/2020. Il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio per motivi di sicurezza sanitaria con le conseguenti attribuzioni di responsabilità.

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