Sintesi dei diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus con TUA Spa
(Regolamento UE 181/2011 in vigore dal 1° marzo 2013, e altre norme aziendali)
I seguenti diritti fondamentali saranno applicati a tutti i servizi regolari di TUA Spa, indipendentemente dalla distanza
- Condizioni di trasporto non discriminatorie
In merito all’acquisto dei titoli di viaggio, TUA Spa offre al pubblico le condizioni contrattuali e le tariffe senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base a sesso, razza, nazionalità, lingua, religione e opinioni dell’acquirente.
Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di accesso dei cittadini con animali al seguito sulle vetture di pubblico trasporto delle linee non commerciali, TUA Spa autorizza l'accesso e il trasporto dei soli animali domestici secondo i seguenti criteri e limiti:
1. trasporto gratuito, senza limitazione di orario e su tutte le vetture della rete, dei cani guida che accompagnano i ciechi. I cani dovranno essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio;
2. trasporto gratuito di cani di piccola taglia e di altri animali domestici sistemati in apposito contenitore di dimensioni pari o inferiori a 50 cm per lato che impedisca, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l'esterno per evitare reazioni o danni sia agli animali sia agli altri passeggeri. Le gabbie e i contenitori, durante il trasporto, devono essere tenuti in modo tale da non recare fastidio e/o danno a persone e cose;
3. è ammesso il trasporto di un solo contenitore con animali per passeggero e non più di due contenitori con animali per vettura, non comprendendo in tale computo i cani guida per ciechi;
4. il trasporto di animali potrà essere negato o interrotto, senza diritto al rimborso del biglietto per i proprietari degli stessi, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento delle vetture, di pregiudizio della sicurezza dei passeggeri, del personale o del mezzo, e qualora l’animale arrechi in qualsiasi modo disturbo ai viaggiatori;
5. qualora l'animale insudici, deteriori la vettura o provochi in qualunque modo un danno a persone o cose, il proprietario è tenuto al risarcimento del danno, restando TUA Spa libera da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- Diritto all’informazione
Tutti i passeggeri che viaggiano con i servizi di autobus regolari di TUA Spa hanno diritto a ricevere informazioni adeguate prima, durante e dopo il loro viaggio. Tale diritto include il diritto di essere informato sui diritti dei passeggeri e sui dati necessari per contattare gli organismi nazionali responsabili del controllo.
- Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
Le persone con disabilità e quelle con mobilità ridotta hanno diritto di accesso ai servizi di TUA Spa senza oneri aggiuntivi per le prenotazioni e i biglietti; né viene rifiutato di prenotare, fornire un biglietto o di accettare a bordo passeggeri a causa della loro disabilità o mobilità ridotta, comprese le persone non vedenti accompagnate da cani-guida, purché muniti di museruola e tenuti al guinzaglio. Le eccezioni sono consentite solo nel caso in cui il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta non fosse possibile in conformità alla legislazione applicabile sulla sicurezza dei passeggeri e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza delle autorità competenti, o quando la struttura di un autobus, o le infrastrutture non permettano di trasportare tale persona in condizioni di sicurezza concretamente realizzabili. Tali condizioni devono essere rese pubbliche e sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero;
Le persone con disabilità e quelle con mobilità ridotta hanno diritto a un risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità qualora tali evenienze siano riconducibili a responsabilità dirette di TUA Spa. Il risarcimento sarà corrispondente al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o ai costi di riparazione, ove possibile. Se necessario, TUA Spa si adopera, nei limiti del possibile, per sostituire temporaneamente la perdita o l’attrezzatura per la mobilità perduta o danneggiata.
- Diritto di trasmettere reclami a TUA Spa e agli organismi nazionali preposti all’esecuzione del regolamento UE 181/2011
I passeggeri possono trasmettere un reclamo entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato, o avrebbe dovuto essere prestato, il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo TUA Spa notifica al passeggero se esso è accolto, respinto o ancora in esame. TUA Spa fornirà una risposta definitiva entro tre mesi dal suo ricevimento. I suddetti termini non si applicano alle questioni relative al risarcimento in caso di decesso, lesioni personali o danni e perdite di bagagli in caso di incidenti. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo a TUA Spa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione, può presentare un reclamo all'Autorità Regolatrice dei Trasporti (istituita ai sensi dell’art. 37 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201) per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità. L'Autorità istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
(1) Sintesi redatta a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 [GU L 55 del 28,2,2011, pag. 1]. La presente sintesi non è giuridicamente vincolante.
(2) In linea di principio, il regolamento si applica ai “servizi regolari” - servizi forniti con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite - per categorie di passeggeri non determinate, il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
RECLAMI (Autorità di Regolazione dei trasporti)
Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 181/2011 e dell’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 4 novembre 2014, n. 169, si precisa che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo a TUA Spa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione, può presentare reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per presunte infrazioni al regolamento, con le modalità stabilite dalla medesima Autorità.