Ulteriori informazioni
Data di pubblicazione
25 luglio 2023
Ultimo aggiornamento
14 settembre 2024 ore 00:20
A partire dal 1° gennaio 2022 sono state aggiornate le “misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”, così come approvato dall’ART con Delibera n. 28/2021 del 25.02.2021.
Pertanto, gli utenti che vogliono presentare un reclamo possono farlo in lingua italiana o inglese, in vari modi.
Presentare un reclamo online
Per la gestione dei reclami è a disposizione un'apposita piattaforma online. Nel form seleziona Tipo > Reclamo e segui le istruzioni per inviare il tuo reclamo.
Clicca qui per presentare un reclamo
Nel presentare il tuo reclamo devi necessariamente indicare:
Altre modalità con cui presentare un reclamo
Puoi inviarci il tuo reclamo anche tramite:
Per facilitare la gestione del reclamo inviato tramite questi canali, puoi utilizzare il modulo reclamo.
Modulo di reclamo per servizio automobilistico
Modulo di reclamo per servizio ferroviario
Termini
Il tuo reclamo deve esserci trasmesso necessariamente entro 3 mesi dall’evento oggetto dello stesso, pena la non validità della richiesta.
Ti daremo una risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, superati i quali puoi presentare in merito, un reclamo all’Autorità di regolazione dei trasporti, tramite Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe), accessibile dal sito www.autorita-trasporti.it, oppure tramite apposito modulo all’indirizzo di Via Nizza 230, 10126 – Torino o posta elettronica pec@pec.autorita-trasporti.it.
Indennizzo automatico
Per il reclamo presentato, hai diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:
a) 10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.
Nel caso di abbonamento, l'entità di tale indennizzo sarà ripartita in base ai giorni di validità dell'abbonamento stesso.
L'indennizzo automatico non è dovuto nel caso in cui:
a) l'importo dello stesso è inferiore a 4 euro,
b) il reclamo non è trasmesso dall'utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche indicate in questa pagina;
c) all'utente è già stato corrisposto un indennizzo, relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.
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